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Aliquote ICI 2009 Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto l’abolizione dell’ICI sulla prima casa. Tale beneficio è esteso a tutti gli immobili aventi tale destinazione, eccezion fatta per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9 per i quali permane l’obbligo di versamento sulla base delle aliquote ICI vigenti nel Comune. Tale beneficio è altresì esteso alle pertinenze dell’abitazione principale così come definite dal comma 4 dell’art.7 del vigente regolamento Ici e a quelle assimilate di cui all’art. 11 del vigente regolamento. Occorre precisare infine che per abitazione principale è da intendersi quella all’interno della quale in contribuente ha la propria residenza anagrafica. Unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale (così come intese all’art. 10 del Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.): 4 per mille a) abitazione locata con contratto registrato di durata non inferiore a quanto previsto dall’art. 2 della legge 09.12.1998 n. 431 a soggetto che la utilizza come abitazione principale: 4 per mille b) altre unità immobiliari: 7 per mille c) terreni agricoli: 4 per mille d) aree edificabili: 5 per mille la detrazione per l’abitazione principale di cui alla lettera a), per l’anno 2009 è di Euro 105,00 (la detrazione non spetta per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, di cui al punto b). La Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009. della Direzione federalismo fiscale restringe il campo dell’esenzione, delle abitazioni assimilate a quelle ad abitazione principale, rispetto alla precedente Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, limitandola ai casi delle abitazioni date in uso gratuito a parenti ed a quelle non locate di proprietà di anziani ricoverati in case di cura. I contribuenti che hanno ceduto in uso gratuito un’unità abitativa di proprietà così come previsto dal Regolamento Comunale, devono presentare apposita dichiarazione entro i termini di pagamento della rata di acconto ICI; I contribuenti che hanno locato unità abitative per periodi di durata non inferiore a quanto previsto dall’art. 2 della legge 9.12.1998 n. 431 devono presentare apposita dichiarazione entro i termini di pagamento del saldo ICI. I versamenti dovranno essere effettuati sul C/C postale n. 88806021 intestato a GE.FI.L. COMUNE RIOMAGGIORE ICI |





